Statuto

STATUTO

 APS PRO LOCO PORTICO DI CASERTA

Art. 1Costituzione, denominazione e sede

In data 30 settembre 2020, in Portico di Caserta, Piazza Rimembranza, presso la Sala Consiliare del Comune di Portico di Caserta, l’Assemblea dei soci aventi diritto ha votato per l’approvazione dell’aggiornamento e modifica dello Statuto della Pro Loco di Portico di Caserta, redatto in data 17 febbraio 1982, con atto del Notaio Dott. Vincenzo Di Caprio, repertorio n. 9480 – raccolta 2424, registrato in Caserta il 22.2.1982, la cui sede legale si trova nel Comune di Portico di Caserta, in Via Principe di Piemonte n. 2.

  • L’ APS PRO LOCO di Portico di Caserta nell’ambito del proprio comune, può variare l’indirizzo della sede, senza alcuna necessità di aggiornamento del presente statuto ma con l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  • L’utilizzo dell’acronimo ETS ovvero della locuzione “Ente del Terzo Settore” è sospensivamente condizionato alla iscrizione della associazione al Registro unico nazionale Terzo settore nelle cui more continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS.
  • Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 – Finalità e Attività

2.1              L’APS PRO LOCO PORTICO DI CASERTA (di seguito denominata Associazione) esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con rilevanza di interesse pubblico.

2.2   Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
2.2.1        interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, lettera f);
2.2.2        organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, lettera k);

  • incentivare la partecipazione dei giovani attraverso specifiche attività previste dalle politiche giovanili attuate dagli Enti pubblici.
  • mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
    • Sensibilizzazione degli associati e dei cittadini sulle tematiche di cui al punto 2.1 attraverso i mezzi di comunicazione in uso comune (social, stampa, materiale informativo, etc);
    • Programmazione e realizzazione di iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi statutari;
    • Ricorso a contributi pubblici e/o privati laddove le iniziative richiedano impegni economici non sostenibili dalle possibilità di cassa;
    • Attivazione e coinvolgimento totale dei soci nella realizzazione delle iniziative programmate;
    • Ricorso a interventi di esperti esterni in assenza di competenze interne.

2.4              L’Associazione ha competenza nel Comune di Portico di Caserta;
2.5              L’Associazione può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme partecipative con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Enti pubblici;

  • L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, di cui al medesimo art. 6 CTS. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo;

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7, co. 2 CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3   Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

4 – Ammissione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.1 Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4.2 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.3 L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio di Amministrazione, altrimenti denominato Consiglio Direttivo.

4.4 La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il nuovo socio sarà iscritto nel libro soci e potrà esercitare il diritto attivo e passivo di voto nelle assemblee dal terzo mese dall’iscrizione nel libro soci.

4.5 Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

4.6 Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

4.7 La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

4.8 I Soci dell’Associazione si distinguono in Soci fondatori e ordinari

4.9.1 Socio fondatore è colui che ha promosso ed aderito già da subito all’iniziativa di costituzione dell’Associazione intervenendo alla stipula dell’Atto Costitutivo; egli, se in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso, ha sempre diritto di voto.

4.9.2 Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

4.10 La qualità di Socio, è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 5   Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa i cui termini vengono specificati nel regolamento dell’Associazione;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell’associazione hanno il dovere di versare, la quota sociale nei termini previsti dal regolamento e rispettare il presente statuto.

Art. 6 – Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario

Art. 7 – Recesso ed esclusione del socio

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dall’eventuale regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, o arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8    Gli Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9  – L’Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno due volte all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati;
  4. Ciascun associato ha un voto.
  5. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, tranne i casi previsti dal comma 6 dell’art. 9. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
  6. Per l’Assemblea Elettiva non sono ammesse deleghe;
  7. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  1. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  2. approva il bilancio di esercizio, l’eventuale bilancio sociale e il bilancio di previsione;
  3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Art. 11 – Validità assemblee

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza più uno degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi entro 8 giorni dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il quorum di metà più uno dei soci aventi diritto al voto, scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.

Art. 12 Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione

Il consiglio direttivo è composto da cinque a nove membri eletti, dall’assemblea tra i propri soci.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

  1. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni.
  2. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
  3. In particolare, tra gli altri compiti:
    1. amministra l’associazione,
    2. attua le deliberazioni dell’assemblea,
    3. predispone il bilancio di esercizio, il bilancio sociale se previsto, e il bilancio di previsione e li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
    4. predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
    5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
    6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
    7. è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
    8. disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
    9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

2) Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3) Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4) Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

6) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2) I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4) L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5) L’organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

6) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.  

Art. 15 – Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste

Art. 17 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.                                                      

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 117/2017

Art. 21 – Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificato negli articoli statutari in merito alla vita associativa si rimanda ad apposito Regolamento

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 23 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Portico di Caserta, 30 settembre 2020

             

 

 

 

           IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO

      Vincenzo CAROPRESE                                                                    Dott. Giuseppe CICALA